Con Decreto Ministeriale del 5 Marzo 2008 è stata accordata la protezione transitoria alle modifiche al disciplinare di produzione della DOP riso di Baraggia Biellese e Vercellese. Le modifiche si erano rese necessarie vista l’impossibilità di accertare analiticamente in modo continuativo e concreto il parametro collosità.
Di seguito il Decreto Ministeriale:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 marzo 2008 –
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata con regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007.
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico rurale
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento delle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006,
concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di
produzione;
Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n.
510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo
transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
Visto il Regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del
21 agosto 2007, relativo alla registrazione della denominazione di
origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela «DOP Riso di
Baraggia Biellese e Vercellese», con sede presso il Consorzio di
bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, via F.lli Bandiera n.
16, 13100 Vercelli, intesa ad ottenere la modifica della disciplina
produttiva della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia
Biellese e Vercellese;
Vista la nota protocollo n. 283 del 4 marzo 2008, con la quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo
che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al
citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza n. 27 del 5 febbraio 2008, con la quale il
Consorzio di tutela «DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»,
richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a
titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del
predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo
Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e
futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine
protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese in attesa che
l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in
argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela
«DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» sopra citato, assicuri
la protezione a titolo transitorio a livello nazionale
dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, secondo
le modifiche richieste dalla stessa, in attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi
dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del 20 marzo 2006 al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese che
recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela «DOP Riso di
Baraggia Biellese e Vercellese» e trasmesso con nota n. 283 del
4 marzo 2008 all'organismo comunitario competente e consultabile nel
sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it
Art. 2. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 3.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di
modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2008
Il capo dipartimento: Ambrosio
